{"id":1257,"date":"2015-06-10T10:26:23","date_gmt":"2015-06-10T10:26:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.upwardcdl.it\/?p=1257"},"modified":"2015-06-10T10:37:40","modified_gmt":"2015-06-10T10:37:40","slug":"quando-il-licenziamento-viene-bloccato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.upwardcdl.it\/normativa\/quando-il-licenziamento-viene-bloccato\/","title":{"rendered":"QUANDO IL LICENZIAMENTO VIENE BLOCCATO"},"content":{"rendered":"
Quando si assume qualcuno, non lo si fa (di solito) \u201ca scatola chiusa\u201d, ma si richiede un periodo di prova<\/strong> – di durata variabile – durante il quale si verificano le reali capacit\u00e0 della persona che si desidera assumere.<\/p>\n Le mansioni da svolgere in quel periodo devono essere le stesse che verranno poi svolte durante il lavoro effettivo post assunzione<\/strong>. Questo chiarimento \u00e8 dovuto, soprattutto dopo quanto accaduto a una lavoratrice<\/strong> che, invece, si \u00e8 ritrovata a svolgere sia la mansione concordata in sede d\u2019assunzione (coordinatrice dell\u2019ufficio amministrativo), sia una di responsabilit\u00e0 decisamente inferiore<\/strong>, perch\u00e9 non dirigenziale, cio\u00e8 capo contabile. Il suo periodo di prova si \u00e8 concluso con il licenziamento<\/strong>, ribaltato in Cassazione con la sentenza 10618 del 22 maggio c.a. I giudici hanno, infatti, stabilito che il periodo di prova dovesse essere valutato solo per quelle mansioni stabilite al momento dell\u2019assunzione<\/strong> e non su quelle per le quali la lavoratrice non aveva una preparazione specifica.<\/p>\n \u00c8 interessante notare anche la posizione della Corte riguardo la sanzione per il licenziamento ingiustificato. Le soluzioni potevano essere due<\/strong>: la prosecuzione <\/strong>del periodo di prova o il risarcimento<\/strong> per i giorni di sospensione; la reintegrazione<\/strong> nel posto di lavoro, come da articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La sentenza 10618 ha scelto questa seconda strada, facendo esplicito riferimento alla norma, nella versione precedente a quella del 2012, dopo la quale la reintegrazione \u00e8 diventata un\u2019eccezione e non la regola.<\/p>\n Se, al contrario, infatti, fosse stata applicata la disciplina introdotta con il Jobs Act dal 7 marzo c.a.<\/strong>, la reintegrazione non sarebbe stata possibile, anche perch\u00e9 i nuovi regimi a tutele crescenti (art. 1, co. 1 del D.lgs. n. 23\/2015) si applicano solo a operai, impiegati e quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato, dal 7 marzo 2015.<\/p>\n Muoversi correttamente nel campo delle assunzioni e dei licenziamenti non \u00e8 facile.<\/strong> \u00c8 necessaria una preparazione non solo specifica, ma anche aggiornata costantemente, per essere sempre informati riguardo i continui cambiamenti delle norme italiane.<\/p>\n Se non volete perdervi nei meandri della burocrazia<\/a>, iscrivetevi alla nostra newsletter<\/a> o richiedete una nostra consulenza<\/a>: concentratevi sul vostro lavoro e lasciate a noi la risoluzione dei problemi.<\/strong><\/p>\n \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Quando si assume qualcuno, non lo si fa (di solito) \u201ca scatola chiusa\u201d, ma si richiede un periodo di prova – di durata variabile – durante il quale si verificano le reali capacit\u00e0 della persona che si desidera assumere. Le mansioni da svolgere in quel periodo devono essere le stesse che verranno poi svolte durante […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":1262,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\n