{"id":1270,"date":"2014-11-28T10:49:22","date_gmt":"2014-11-28T10:49:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.upwardcdl.it\/?p=1270"},"modified":"2015-06-10T10:50:04","modified_gmt":"2015-06-10T10:50:04","slug":"compensazioni-crediti-tributari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.upwardcdl.it\/aggiornamenti-fiscali\/compensazioni-crediti-tributari\/","title":{"rendered":"Compensazioni crediti tributari"},"content":{"rendered":"

Le compensazioni orizzontali di\u00a0crediti tributari\u00a0che eccedono la soglia dei 15mila euro, anche diversi da quelli Iva, necessitano del visto di conformit\u00e0.\u00a0L\u2019articolo 9 comma 2 del Dl 35\/2013 ha innalzato il tetto massimo delle compensazioni annue di crediti d\u2019imposta e contributi da 516mila a 700mila euro a partire dal 2014.\u00a0Si deve, poi, verificare se sono state effettuate compensazioni (sempre orizzontali) eccedenti la soglia dei 15mila euro. In questi casi, infatti, \u00e8 necessaria l\u2019apposizione del visto di conformit\u00e0 sul modello dichiarativo da cui scaturiscono i crediti. Questo vale tanto per l\u2019Iva quanto per gli altri crediti erariali.<\/p>\n

Queste\u00a0compensazioni<\/strong>, come confermato dall\u2019Agenzia delle Entrate<\/a><\/strong>\u00a0a\u00a0Telefisco 2014<\/strong>\u00a0(le risposte sono state trasfuse nella circolare 10\/E\/2014):<\/p>\n