circolare n. 178<\/a> in relazione all\u2019 esonero contributivo triennale in vigore fino al 31\/12\/2015<\/strong>, con lo scopo di chiarire alcuni punti cardine sull\u2019 esonero.<\/p>\n <\/p>\n
Ad esempio: come comportarsi col dipendente che abbia gi\u00e0 fatto godere il datore di lavoro dello sgravio?<\/strong><\/p>\n <\/p>\n
Ecco alcuni casi, di cui parla proprio la circolare INPS 178:<\/strong><\/p>\n\u00a0<\/strong><\/p>\n\n la sussistenza del predetto requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l\u2019esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all\u2019estero nei sei mesi precedenti l\u2019assunzione non consente la fruizione dell\u2019esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l\u2019obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n\u00a0<\/em><\/p>\n\n con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l\u2019esonero, nei limiti e alle condizioni illustrate nella circolare n. 17\/2015, spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purch\u00e9 la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l\u2019ammissione all\u2019agevolazione in oggetto;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n\u00a0<\/em><\/p>\n\n anche laddove il precedente rapporto di lavoro – intercorso nei sei mesi precedenti l\u2019assunzione – sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell\u2019esonero. In proposito, si ricorda come l\u2019istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l\u2019adeguatezza delle competenze e delle effettive capacit\u00e0 del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall\u2019origine; <\/em><\/li>\n<\/ol>\n\u00a0<\/em><\/p>\n\n l\u2019incentivo non spetta qualora i lavoratori gi\u00e0 titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell\u2019ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi alle dipendenze dell’impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto; <\/em><\/li>\n<\/ol>\n\u00a0<\/em><\/p>\n\n nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio gi\u00e0 riconosciuto al datore di lavoro cedente pu\u00f2 essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto gi\u00e0 in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario; <\/em><\/li>\n<\/ol>\n\u00a0<\/em><\/p>\n\n la fruizione dell\u2019esonero \u00e8, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virt\u00f9 di quanto disposto dall\u2019art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n <\/p>\n
Lo sappiamo, come sempre le cose non sono chiarissime, pur avendole noi semplificate al massimo. Se non avete voglia, n\u00e9 tempo di pensare troppo alla Legge di Stabilit\u00e0,<\/strong> ma potreste in effetti godere dei suoi benefici,<\/strong> rivolgetevi al nostro studio e troverete tutte le risposte che cercate. Contattateci subito, via mail, chat e telefono: pi\u00f9 UPWARD di cos\u00ec!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Tra i punti della Legge di Stabilit\u00e0 2016 spiccano anche le assunzioni agevolate, che pi\u00f9 interessano il mondo del lavoro, restano sicuramente gli sgravi contributivi INPS per chi assume personale a tempo indeterminato. Ebbene, anche il 2016 \u00e8 foriero di questa notizia, sicuramente buona, anche se parzialmente offuscata dal tetto di esonero, che passer\u00e0 dagli […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":683,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\n
Interessanti novit\u00e0 sulle assunzioni agevolate per i datori di lavoro - Consulenti del lavoro Upward<\/title>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\t \n\t \n\t \n