{"id":2874,"date":"2016-10-17T14:03:30","date_gmt":"2016-10-17T14:03:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.upwardcdl.it\/?p=2874"},"modified":"2017-12-27T16:44:44","modified_gmt":"2017-12-27T15:44:44","slug":"assumere-dipendenti-utilizzando-buoni-lavoro-voucher","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.upwardcdl.it\/assunzioni-agevolate\/assumere-dipendenti-utilizzando-buoni-lavoro-voucher\/","title":{"rendered":"Come assumere dipendenti utilizzando buoni lavoro o voucher"},"content":{"rendered":"
In data odierna (17 ottobre 2017) \u00e8 stata emanata una circolare operativa dal parte dell’ INL Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito all’utilizzo dei buoni lavoro vediamo di seguito alcune novit\u00e0 e come scaricare la circolare operativa.<\/p>\n
Il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81\/2015 stabilisce anzitutto che \u201ci committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell\u2019inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell\u2019Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altres\u00ec, il luogo, il giorno e l\u2019ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalit\u00e0 di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni\u201d.<\/p>\n
Va anzitutto evidenziato che la comunicazione in questione andr\u00e0 effettuata: – per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell\u2019inizio della prestazione e dovr\u00e0 riguardare ogni singolo lavoratore che sar\u00e0 impegnato in prestazioni di lavoro accessorio.<\/p>\n
Il committente dovr\u00e0 , entro 60 minuti prima dell\u2019inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio.<\/p>\n
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