Solo un paio di settimane fa, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D. Lgs. sulle tipologie contrattuali (dell’art. 1, c. 7 della Legge delega 183/2014), sancendo che il contratto a tempo indeterminato deve essere la forma “normale” di rapporto tra datore di lavoro e dipendente.

Tuttavia, perché questo accada, il contratto a tempo indeterminato dovrebbe diventare la forma di rapporto più vantaggiosa a livello fiscale per il datore di lavoro, estendendo a tutti almeno l’esonero contributivo triennale e sperimentale per le assunzioni del 2015, in accordo con la legge di stabilità 190/2014. Ma questo non è stato fatto…

Per questo motivo, oggi parliamo di lavoro a termine.

Della sua regolamentazione si parla negli art. 19 e 29 del capo III del provvedimento delegato e la novità più importante riguarda le sanzioni per il datore di lavoro che violi i limiti stabiliti dal contratto collettivo (nazionale, territoriale o aziendale), ad esclusione delle assunzioni per lavoratori di età superiore ai 55 anni. Oltre a questa, però, ci sono diversi altri aggiustamenti, rispetto alle norme precedenti.

Infatti, i lavoratori a tempo determinato non possono essere più del 20% di quelli a tempo indeterminato, il cui numero è quello che risulta il 1° gennaio dell’anno di assunzione. Se l’assunzione avviene, invece, durante l’anno, il numero dei lavoratori a tempo indeterminato è quello presente in quel momento. È sempre possibile per chi ha fino a 5 dipendenti, stipulare questo tipo di contratto.

Sono state fissate alcune esenzioni, tra cui quella per le start up fino al 4° anno di attività, le attività stagionali, quelle dello spettacolo e le sostituzioni (ad es.: maternità). Ne sono anche esclusi gli assunti in mobilità, i dirigenti, il personale docente e ATA, il personale sanitario e quello dell’agricoltura.

Il punto sul quale la nuova norma si concentra di più è sicuramente quello delle sanzioni per gli eventuali abusi del contratto da parte dei datori di lavoro.

In particolare, se il numero degli assunti con contratto a termine supera il 20% di quelli a tempo indeterminato, il lavoratore sarà indennizzato con il 50% della retribuzione, per tutti i mesi della durata del rapporto di lavoro.

Naturalmente, per il calcolo è necessario sapere se il lavoratore è in sovrannumero, per quanto tempo ha lavorato in tale condizione e la sua retribuzione. Inoltre, va tenuto in considerazione anche il CCNL cui il lavoratore aderisce, anche se la norma ha tralasciato alcuni punti chiave, per cui il calcolo diventa piuttosto macchinoso.

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