Assunzione dipendenti con buoni lavoro o voucher

In data odierna (17 ottobre 2017) è stata emanata una circolare operativa dal parte dell’ INL Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito all’utilizzo dei buoni lavoro vediamo di seguito alcune novità e come scaricare la circolare operativa.

Sintesi della Circolare operativa per comunicare le assunzioni con buoni lavoro

Il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce anzitutto che “i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni”.

Va anzitutto evidenziato che la comunicazione in questione andrà effettuata: – per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio.

Il committente dovrà , entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio.

Assunzioni flessibili e veloci con il sistema dei buoni lavoro

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Sanzioni Amministrative per chi non comunica almeno 60 miniti prima l’inizio della prestazione lavorativa.

La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Vale la pena inoltre ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Fonte : Ispettorato Nazionale del Lavoro circolare numero 1 del 17/10/2016

Scarica la circolare qui