Il ccnl del contratto commercio regolamenta l’inquadramento di svariate mansioni lavorative tra le quali quella di commesso o commessa. Vediamo quali sono le principali caratteriste del Contratto Nazionale per i commessi inseriti al 4° livello.

Abbiamo aggiornato questo articolo perché c’è un aumento in busta paga per i dipendenti del commercio a partire da Aprile 2024. 

Potresti essere interessato anche al contratto commercio 5° livello anche questo livello ha subito una variazione, se invece sei un dipendente del commercio inquadrato nel livello sesto leggi il nuovo articolo specifico: contratto commercio 6° livello 

Sette cose da sapere sul contratto dei commessi inquadrati nel 4 livello del commercio

  • la retribuzione minima, le ore massime di lavoro e calcolo dello straordinario
  • ferie e permessi
  • dimissioni e preavviso di licenziamento
  • tredicesima e quattordicesima
  • scatti di anzianità
  • periodo di prova

Se invece non sei un commesso o una commessa ma operi nel settore del turismo e lavori in un bar e sei assunto al 4 livello potresti essere interessato a leggere questo articolo: CCNL Turismo Pubblici esercizi minori 4 livello barman 9 cose da sapere

Retribuzione, orari e straordinario del CCNL Commercio 4° livello

Retribuzione base e orario di lavoro minimo

Lo stipendio base del contratto commercio di quarto livello, comprensivo di paga base, indennità di contingenza, e 3° elemento era di 1.618,75 euro. E’ utile sapere che la retribuzione minima del contratto del commercio è  variata da Aprile 2024.

E’ importante sapere che la paga minima del ccnl commercio quarto livello ha subito un aumento. Per questo motivo a partire da Aprile 2024 la paga base per il quarto livello del commercio sarà pari a 1718,75.

È essenziale tenere presente che nei prossimi anni si prevedono ulteriori adeguamenti salariali per il contratto commercio di 4 livello. Assicureremo aggiornamenti tempestivi sull’articolo in base a questi cambiamenti.

Le date previste per i futuri aumenti contrattuali sono:

  • 01/03/2025
  • 01/11/2025
  • 01/11/2026

L’orario di lavoro settimanale è fissato in via generale a 40 ore, è previsto un giorno di riposo settimanale per tutti i lavoratori assunti con questo contratto. Il giorno di riposo non deve essere obbligatoriamente di domenica.

Di seguito gli orari da rispettare per chi è assunto con questo contratto:

  • 40 ore distribuite su 5 giorni: per la generalità dei lavoratori
  • 45 ore per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti
  • 42 ore per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione
  • 40 ore dall’1.12.1998 per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente
    autostradali (con assorbimento di 24 ore di riduzione orario

Se stai leggendo questo articolo e cerchi informazioni sul tuo contratto di lavoro, chiarimenti sulla tua busta paga, voci particolari che non capisci in busta paga, non ti tornano i conti sul tuo netto in busta, hai bisogno di chiarimenti sul tuo contratto di lavoro e molto altro, sappi che stiamo raccogliendo casi studio di dipendenti che abbiamo aiutato e chiarito ogni dubbio.

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Calcolo del lavoro straordinario supplementare e festivo

Per quanto riguarda il lavoro straordinario quando il commesso/a lavora oltre il suo normale orario ha diritto ad una maggiorazione del 30% se la prestazione di lavoro viene svolta nei giorni festivi.

Il lavoro straordinario si differenzia in base a determinate regole previste dal contratto di categoria che di seguito sintetizziamo:

Gli straordinari nel contratto del commercio sono ammessi ammessi nel limite massimo di 250 ore annue individuali.

Maggiorazioni:

a. 15%, prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora
settimanale;

b. 20%, prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale;

c. 30%, lavoro festivo;

d. 50%, straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6);

e. 15%, lavoro notturno

Dimissioni e preavviso di licenziamento per una commessa

Le dimissioni possono essere presentate dal lavoratore il primo o il sedicesimo giorno del mese e i termini sono previsti sia dal CCNL commercio. In base all’inquadramento e al tempo trascorso dal lavoratore in azienda i termini di preavviso possono variare.

Se il commesso ha lavorato per meno di 5 anni presso lo stesso datore di lavoro ed è inquadrato al 4 livello i giorni di preavviso sono 15, se invece gli anni di servizio sono più di 5 e fino ad un massimo di 10 il preavviso di licenziamento deve essere dato 20 giorni prima. Per i lavoratori assunti da più di 10 anni il termine di preavviso è di 30 giorni.

Per quanto riguarda le dimissioni ricordiamo che le stesse dovranno essere comunicate al datore di lavoro in via telematica questo a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche qualsiasi altra procedura non è da considerasi efficace.

Ben 10 Scatti di anzianità previsti, più lavori più guadagni

Per tutti i livelli di inquadramento del CCNL del Commercio gli scatti di attività si attivano ogni 3 anni calcolati dal giorno dell’assunzione, per un massimo di ben 10 scatti di anzianità che maturano durante il rapporto intercorso con il datore di lavoro.

Ai lavoratori pertanto spettano un massimo di 10 scatti triennali di anzianità ed ora vediamo a questo punto quanto matura una commessa/o inquadrate in questo livello.

Per i lavoratori assunti compete uno scatto di anzianità che è pari a 20,66 euro, questo importo matura per il quarto livello trascorsi tre anni dalla data di assunzione, tale elemento quindi si aggiungere alla retribuzione base prevista dal contratto.

Tredicesima e quattordicesima cosa è e quando viene erogata

Il pagamento della tredicesima consiste in una mensilità aggiuntiva pagata al lavoratore nel mese di Dicembre. Per chi è stato assunto da meno di un anno la tredicesima sarà calcolata in misura proporzionale alle mensilità lavorate, ogni mese corrisponde ad 1/12 di stipendio. Se avete iniziato a lavorare, ad esempio, il 10 Novembre e quindi le giornate residue di quel mese sono più di 15, verrà considerato l’intero mese ai fini del pagamento della tredicesima.

Se vuoi approfondire questo argomento abbiamo parlato in questo articolo della tredicesima mensilita.

È anche possibile, se previsto nel contratto, richiedere il pagamento della tredicesima nel corso dell’anno anziché in un’unica soluzione, in questo caso il lavoratore troverà 1/12 dello stipendio in ogni busta paga mensile. La quattordicesima viene pagata il 1° luglio e, come per la tredicesima, si tratta di una mensilità aggiuntive e ovviamente sarà pagata in misura proporzionale al periodo lavorato come abbiamo visto sopra nel caso della tredicesima.

Il rateo di mensilità aggiuntiva quindi in base alla retribuzione in vigore a marzo 2018 sarà pari a 134,89 euro ovviamente questo importo sarà riproporzionato per il lavoratori assunti con contratto part time.

Periodo di prova, ferie e riduzione orario, cosa sapere per non sbagliare

Il periodo di prova varia a seconda del livello di inquadramento contrattuale, più basso è il livello più lungo sarà il periodo di prova. Per i commessi inquadrati al 4° livello il periodo massimo di prova è di 60 giorni.

Per quanto riguarda le ferie spettano 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi, agli effetti del computo delle ferie. Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.

Esistono poi le riduzioni orario che si differenziano in base alla forza aziendale, quindi se l’azienda occupa fino a 15 dipendenti o oltre 15 dipendenti.

E’ importante sapere che per quanto riguarda il riconoscimento delle riduzione di orario esse maturano al 50% decorsi due anni dall’assunzione mentre decorsi 4 anni dall’assunzione verrà riconosciuto al lavoratore il 100%.